Detrazione eliminazione barriere architettoniche da imprese

Forniti chiarimenti in materia di detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese (Agenzia delle entrate – Risposta 06 settembre 2022. n. 444).

L’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50 per cento – per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del TUIR ed al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi ” trainanti” e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119- ter.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, l’ambito applicativo dell’agevolazione è da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione qui in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Nel caso di specie, la società istante riferisce di essere proprietaria di immobili classificati come strumentali per natura, concessi in locazione e prospetta interventi di abbattimento barriere architettoniche da eseguire su tali immobili, sollevando dubbi interpretativi in merito ai requisiti soggettivo e oggettivo previsti ai fini della nuova detrazione 75%.
L’istante, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili, e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione di cui dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Infine, l’Agenzia precisa che in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Edilizia Industria Arezzo: rinnovato il CIPL

Firmato il 28 luglio 2022, tra ANCE Arezzo – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo e FENEAL-UIL Siena Arezzo, FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, FILLEA-CGIL Arezzo, che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della provincia di Arezzo, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022.

Elemento Variabile della Retribuzione
In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Arezzo viene introdotto l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) con decorrenza dal 1° luglio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2023, nella misura piena del 4%, da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
b. Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l’impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, previa trasmissione dell’apposita autodichiarazione, l’EVR non sarà erogato.
L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l’erogazione dell’EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR maturato nel mese di luglio 2022 potrà essere erogato con le spettanze retributive del mese di agosto 2022.

TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) A LIVELLO TERRITORIALE – IMPORTI DA EROGARE MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai dall’1/7/2022 al 31/12/2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato 3° livello 0,25
Operaio qualificato 2° livello 0,22
Operaio comune 1° livello 0,19
Custodi, portinai, fattorini 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,15

Importi mensili EVR impiegati dall’1/7/2022 al 31/12/2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

1.a Categoria Super – 7° livello 65,20
1.a Categoria – 6° livello 58,71
2.a Categoria – 5° livello 48,92
Impiegati Tecnici – 4° livello 45,66
3.a Categoria – 3° livello 42,40
4.a Categoria – 2° livello 38,16
Primo Impiego – 1° livello 32,61

TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) – IMPORTI DA EROGARE MISURA RIDOTTA AL 2,6%

Importi orari EVR operai dall’1/7/2022 al 31/12/2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato 3° livello 0,16
Operaio qualificato 2° livello 0,14
Operaio comune 1° livello 0,12
Custodi, portinai, fattorini 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili EVR impiegati dall’1/7/2022 al 31/12/2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

1.a Categoria Super – 7° livello 42,38
1.a Categoria – 6° livello 38,16
2.a Categoria – 5° livello 31,80
Impiegati Tecnici – 4° livello 29,68
3.a Categoria – 3° livello 27,56
4.a Categoria – 2° livello 24,80
Primo Impiego -1° livello 21,20

Indennità di chiamata
Al dipendente che effettui interventi su richiesta dell’Azienda, al di fuori del normale orario di lavoro, per sopperire ad esigenze non prevedibili e/o non programmate per lo svolgimento di determinate attività o per l’erogazione di un determinato servizio, verrà riconosciuta, in aggiunta alla normale retribuzione spettante contrattualmente, un’indennità giornaliera lorda onnicompresiva pari a euro 15.
Tale periodo di lavoro non deve considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Fatte salve le condizioni di miglior favore contrattate aziendalmente.

Indennità di mensa
All’art. 7 del Contratto Integrativo provinciale 21 novembre 2016 sono apportati i seguenti aggiornamenti:
– incremento dell’indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai da euro 0,61 ad euro 0,63 orari.

Norma premiale per le imprese
 Le imprese in regola con la contribuzione, che hanno denunciato una media annua nell’anno superiore alle 150 ore (comprensive di ore lavorate, ore infortuni e ferie, permessi e festività) e sono iscritte alla Cassa Edile da almeno quattro anni senza interruzioni precedenti al periodo rimborsato, avranno diritto, al termine dell’anno edile, ad un rimborso della contribuzione Cassa Edile secondo i seguenti scaglioni indicativi di anzianità ininterrotta di iscrizione:

– da 4 a 9 anni – aliquota 0,20
– da 10 a 15 anni – aliquota 0,50
– da 16 a 25 anni – aliquota 0,80
– oltre 25 anni – aliquota 1,20

Il rimborso avrà decorrenza dall’anno Cassa Edile 2021/2022.

Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa data di decorrenza, si applica a decorrere dal 1° luglio 2022 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2023.

Contributi artigiani: esclusi dalla base imponibile gli utili dei soci di capitale

7 set 2022 Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, inclusi tra i redditi di capitale (Corte di Cassazione, Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25341).

La Corte d’Appello territoriale accoglieva l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS avverso l’avviso di addebito con il quale veniva richiesto ad un lavoratore il pagamento dei contributi di cui era stato omesso il versamento alla Gestione Artigiani relativi ai redditi di partecipazione alle società di capitali nelle quali lo stesso rivestiva esclusivamente il ruolo di socio.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, postulando la tesi secondo cui nella base imponibile, ai fini dell’individuazione della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e della prestazione pensionistica adeguata, si debbano comprendere tutti i redditi di impresa, a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali.

I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dando continuità all’orientamento secondo cui, poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella L. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il TUIR, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa sono inclusi tra i redditi di capitale, questi ultimi devono ritenersi esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS.

Gas metano: iva al 5% anche per gli oneri accessori

La somministrazione del gas metano per combustione, a uso civile o industriale, sconta l’aliquota agevolata del 5% per l’intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori (Agenzia Entrate – risoluzione 06 settembre 2022 n. 47).

L’art. 2, co. 1, D.L. n. 130/2021 (“decreto Taglia bollette”), deroga temporaneamente a quanto stabilito dal decreto Iva e al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas, ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% sia per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

La norma in commento va letta congiuntamente con il successivo co. 2 in cui si attribuisce mandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Nella medesima direzione va anche l’art. 1-quater, D.L. n. 50/2022, stabilendo:
– al comma 3 che “Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell’anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022;
– al comma 5 che «Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.

Dalla lettura congiunta di quanto sopra riportato emerge la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della bolletta a carico dell’utente finale.

Pertanto, poiché la normativa temporanea emergenziale, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.

Startup siciliane: via libera alle istanze per il credito d’imposta

06 SETT 2022 L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022)

Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud.
La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito. I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.

Buono fiere: domande dal 9 settembre

Dalle ore 10 del 9 settembre 2022 le imprese potranno presentare le domande per il “Buono Fiere”, l’incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 02 settembre 2022).

La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.
Il Buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in relazione a una o più fiere.
Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli organizzati nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti che ha introdotto la misura) al 31 dicembre 2022.
Per facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.
Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.

INPS: prestazioni all’estero e accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022/2023

L’Inps ha fornito precisazioni sul pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023 (Messaggio 6 settembre 2022, n. 3286).

Al fine di razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank NA di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Pertanto, è stato valutato opportuno non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti: A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. L’Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung  (DRV) e Ufficio centrale di compensazione (UCC) accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e in Svizzera, e che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale decisione non riguarda tutti i pensionati residenti in Germania e in Svizzera, ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni; B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese; C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP); D) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il Partner d’appoggio della Banca è considerata prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all’atto dell’incasso, l’identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto; E) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank NA a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Citibank NA avvia la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista. La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Con riferimento ai pensionati residenti in Svizzera, Citibank NA invierà la lettera e il modulo in tre lingue, italiano, francese e tedesco.
Nelle citate lettere esplicative è indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita.
La lettera riporterà le seguenti informazioni:
-le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
-la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto);
-le indicazioni per contattare il Servizio Citibank NA di assistenza ai pensionati.
Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank NA e non potranno essere utilizzati moduli in bianco.
Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Le informazioni in merito all’avvio dell’accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento agli sportelli del Partner d’appoggio, saranno portate a conoscenza dei pensionati attraverso il sito web della Banca (www.inps.citi.com).
Citibank NA ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita.

POSTEL S.p.A.: premio di risultato

Con accordo del 3 agosto 2022 è stato determinato il Premio di Risultato di Postel S.p.A.

Il presente Accordo prevede una durata di vigenza economica e normativa, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022.
Postel S.p.A. procederà alla corresponsione del premio di risultato (di cui al presente Accordo) al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati, in miglioramento rispetto al consuntivo 2021
– Tempi di attraversamento MP: percentuale lavorazioni Mass Printing completate entro 3 gg dalla scadenza del flusso = target 30% con +1% incrementale
– Scarto Carta: quantità di carta scartate durante il ciclo di produzione nelle attività di stabilimento = -2% rispetto al 2021
Address Software S.r.l. procederà alla corresponsione del premio di risultato (di cui al presente Accordo) al raggiungimento dell’obiettivo di seguito indicato, in miglioramento rispetto al consuntivo 2021
– Servizio di Normalizzazione: attività di correzione indirizzi automatica e semiautomatica) – incremento dei volumi gestiti nel 2022 rispetto al 2021 (modalità di calcolo: rapporto tra l’incremento dei record lavorati nel 2022 rispetto al 2021 ed il totale dei record lavorati nel 2021, a parità di perimetro clienti) = +4% rispetto al 2021
Seguono gli importi unitari lordi del Premio di Risultato per l’anno 2022, distinti per livelli retributivi, secondo la suddivisione del personale Staff/Produzione prevista nell’Accordo del 4 aprile 2013.
Tali importi costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di Produttività, Qualità e Redditività aziendale. In particolare, il riconoscimento del 100% degli importi di cui all’alinea che precede è correlato ai risultati economici complessivi misurati per mezzo di un indicatore costituito dal parametro sottoindicato, individuato in base ad elementi tecnici rilevabili dal bilancio del Gruppo Poste Italiane:
EBIT-Earnings Before Interests and Taxes del Gruppo Poste Italiane (al netto del costo relativo al PdR di Poste Italiane valorizzato al 100%).

Livelli

Importo P.d.R. 2022 Personale di Staff

Importo P.d.R. 2022 Personale di Produzione

A1 1.775 1.874
A2 1.687 1.782
B 1.855 1.960
C 1.854 1.959
D 1.847 1.952
E 1.886 1.993

a) Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

b) Il Premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente di Postel S.p.A. e di Address Software S.r.l., con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.

Il Premio sarà, altresì, erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente di Postel S.p.A. e di Address Software S.r.l., che abbia prestato almeno sei mesi -anche non continuativi- di servizio nell’anno di competenza del Premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.

c) La corresponsione dell’importo del Premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio.

d) L’erogazione del Premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso all’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.

Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del Premio di Risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta o sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Al lavoratore che sceglierà di destinare il Premio di Risultato in Servizi Welfare, verrà riconosciuto:
a) un credito di Welfare aggiuntivo pari a 50 euro -da destinare comunque ai servizi Welfare- qualora il medesimo sceglierà di convertire ed effettivamente fruirà in servizi Welfare almeno del 10% del proprio Premio;
b) un incremento Welfare aggiuntivo pari a 100 euro -da destinare comunque ai servizi Welfare- nel caso in cui sceglierà di destinare ed effettivamente fruirà del 50% del proprio Premio convertito in Welfare;
c) un credito Welfare pari a 50 euro, aggiuntivo rispetto agli importi di cui alle suddette lettere a) e b) -da destinare comunque ai servizi Welfare- nel caso in cui sceglierà di destinare ed effettivamente fruirà del 90% del proprio Premio in servizi Welfare.

INAIL: dal 1° luglio 2022 aumentano minimale e massimale

L’INAIL ha rivalutato il minimale e il massimale della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dell’anno 2022 (Circolare 02 settembre 2022, n. 33).

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, le prestazioni economiche erogate dall’INAIL per il settore industria come segue:
– minimale Euro 17.780,70;
– massimale Euro 33.021,30.
Sulla base di tali importi, l’INAIL ha conseguentemente rivalutato i limiti della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022, già stabiliti con la circolare 16 maggio 2022, n. 21.

LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) corrisponde a Euro 59,27, mentre quello mensile (euro 59,269 x 25 ovvero euro 17.780,70 : 12) corrisponde a Euro 1.481,73.
I lavoratori interessati sono:
– detenuti e internati;
– allievi dei corsi di istruzione professionale;
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE (ART. 230-BIS C.C.)

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero corrisponde a Euro 59,51, mentre quello mensile corrisponde a Euro 1.487,74.
Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare.

LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI (LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84)

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile mensile (euro 110,47 x 12 gg.) corrisponde a Euro 1.325,64.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE SENZA CONTRATTO PART-TIME

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 33.021,30 : 300) corrisponde a Euro 110,07, mentre quello mensile corrisponde (euro 110,07 x 25) a Euro 2.751,78.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE CON CONTRATTO PART-TIME

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile orario (euro 110,07 : 8) corrisponde a Euro 13,76.

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) corrisponde a Euro 59,27, mentre quello mensile (euro 59,269 x 25) corrisponde a Euro 1.481,73.

COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.
Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Qualora il compenso medio mensile risulta, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2022 i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono a:
– minimale Euro 1.481,73 (euro 17.780,70 : 12);
– massimale Euro 2.751,78 (euro 33.021,30 : 12).

RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

L’assicurazione è obbligatoria per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline sportive professionistiche regolamentate dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalla Federazione Italiana Golf, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va determinata mensilmente la retribuzione effettiva percepita nell’anno, da confrontare con il minimale ed il massimale annuo previsto per il pagamento delle rendite Inail.
Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita. Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita. Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.
Dal 1° luglio 2022 i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono a:
– minimale Euro 17.780,70;
– massimale Euro 33.021,30.

ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE O ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO

Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,84 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a euro 2,81 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,79 e 4/12 di euro 2,84). Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di euro 0,02 rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali Premio annuale a persona Anno scolastico 2021/2022 regolazione Anno scolastico 2022/2023 anticipo
Euro 2,81 Euro 2,84

ALLIEVI DEI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI CURATI DALLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (ALLIEVI IEFP)

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.

Anno formativo 2022/2023
Retribuzione minima giornaliera Euro 59,27
Premio speciale unitario annuale Euro 64,01*

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa (NOTA 14).

Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in euro 50,86 a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell’anno formativo 2022/2023.

Rinnovato il CIRL per gli impiegati agricoli del Piemonte

Stipulato, il 18/7/2022 tra CONFAGRICOLTURA Piemonte, COLDIRETTI Piemonte, CIA Piemonte e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati agricoli del Piemonte

1) Decorrenza e durata
L’accordo ha durata quadriennale, decorre dall’1 gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025;

2) Aumento contrattuale
Si concorda un adeguamento economico complessivo del 5% da calcolarsi sul minimo tabellare in vigore alla data attuale e da corrispondersi in due trance:

– a decorrere dall’1 luglio 2022 verrà corrisposto il 3,5% di aumento pari a:

Categorie

Importi

Quadri 80,73 € lordi
1.a categoria 77,54 € lordi
2.a categoria 68,86 € lordi
3.a categoria 62,18 € lordi
4.a categoria 56,66 € lordi
5.a categoria 53,23 € lordi
6.a categoria 49,63 € lordi

– a decorrere dall’1 gennaio 2023 la restante parte dell’1,5% di aumento pari a:

Categorie

Importi

Quadri 34,60 € lordi
1.a categoria 33,23 € lordi
2.a categoria 29,51 € lordi
3.a categoria 26,65 € lordi
4.a categoria 24,28 € lordi
5.a categoria 22,81 € lordi
6.a categoria 21,27 € lordi

– Si concorda di corrispondere una quota una tantum per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale con la mensilità di luglio 2022 nelle seguenti misure:

Categorie

Importi

Quadri 116,00 € lordi
1.a categoria 111,00 € lordi
2.a categoria 99,00 € lordi
3.a categoria 89,00 € lordi
4.a categoria 81,00 € lordi
5.a categoria 77,00 € lordi
6.a categoria 71,00 € lordi

3) Commissione Paritetica
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica che dovrà definire, la stesura definitiva del presente verbale di accordo e più in particolare riguardante il lavoro a tempo parziale, la banca a ore, la salute e sicurezza sul lavoro, le ferie solidali e lo smart working.